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l Decreto Lavoro “Primo maggio” n. 48 del 04/05/2023, in vigore il 05/05/2023, con l’articolo 17 introduce una modifica importante alla Legge 145 del 30/12/2018, relativamente agli studenti che svolgono attività in azienda in regime di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, evidenziando l’obbligo di integrare il DVR proprio in caso di utilizzo di questa forma di lavoro subordinato:

“(784-quater) Le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. L’integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all’istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.”

L’organizzazione utilizzatrice redige dunque un’integrazione al proprio Documento di Valutazione dei Rischi, interna al documento o in appendice ad esso, destinato specificatamente ad intercettare:

La specifica mansione svolta dallo studente, che potrebbe, anche in virtù delle capacità dello studente stesso rispetto agli altri lavoratori, essere diversa dalle mansioni già svolte all’interno dell’azienda prevedibilmente con delle limitazioni;

Rischi connessi allo svolgimento della mansione assegnata;

Le misure specifiche adottate per ridurre i rischi tenendo conto delle condizioni particolari dello studente, quali:

    • la scarsa conoscenza dell’ambito organizzativo
    • una esperienza ridotta o nulla delle regole del lavoro e dei rischi lavorativi
    • la gerarchia interna
    • le norme che regolano i rapporti di lavoro

Dispositivi di Protezione Collettiva ed Individuali (DPC) eventualmente previsti in base ai rischi connessi allo svolgimento della mansione lavorativa.

ULTERIORI ASPETTI DI INQUADRAMENTO

  • L’art.1 del Decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, stabilisce che l’alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica accessibile agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età.
  • I disposti normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, trovano applicazione anche per gli studenti che realizzano il percorso di alternanza scuola lavoro in contesti esterni all’istituzione scolastica, in quanto, ai sensi dell’articolo 2, comma1, lettera a), del decreto legislativo 81/2008, gli stessi sono equiparati allo status dei lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi.
  • L’alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica svolta sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica;
  • il giovane che sviluppa l’esperienza rimane giuridicamente uno studente;
  • l’inserimento in azienda non costituisce un rapporto di lavoro;
  • le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale previsto dal corso di studi prescelto.
  • Le misure di tutela della salute e sicurezza da applicare per gli studenti in alternanza scuola lavoro, ivi compreso l’eventuale obbligo di sorveglianza sanitaria, devono essere presenti nel Documento di Valutazione dei Rischi dell’azienda ospitante
  • L’istituzione scolastica è tenuta, pertanto, a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’alternanza scuola lavoro, e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati.