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ll 21 dicembre u.s. è stato pubblicato sul portale RENTRI il Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023  che definisce le modalità operative previste dall’articolo 21, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59 relative alle modalità di compilazione dei nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto, che dovranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.

Le istruzioni sono il risultato di un giro di consultazioni qualificate con i portatori di interessi e sentito l’Albo nazionale gestori ambientali. Diamo di seguito una breve illustrazione dei contenuti dei due allegati al Decreto n. 251/2023.

COMPILAZIONE DEL REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI

L’allegato 1 del Decreto Direttoriale n. 251/2023 riporta le modalità di compilazione del modello di cui all’art.4 del D.M. n.59 del 2023 e quindi del registro cronologico di carico e scarico rifiuti.

Le indicazioni, suddivise per capitoli, sono specifiche per ciascuno dei seguenti soggetti:

·         Produttore (e nuovo produttore)

·         Impianto di trattamento dei rifiuti

·         Trasportatore

·         Intermediario/commerciante di rifiuti senza detenzione

E sono previste istruzioni anche per situazioni specifiche come:

·         Rifiuti prodotti da attività di manutenzione e attività correlate

·         Rifiuti prodotti da assistenza sanitaria svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza domiciliare

·         Conferimento in area privata, dove il luogo di produzione/detenzione e di destinazione coincidono e produttore/detentore e destinatario possono essere diversi

·         Pulizia manutentiva delle reti fognarie

·         Conferimento senza formulario in modo occasionale e saltuario

·         Concessionarie automobili/mezzi di trasporto, produttori solitamente di veicoli fuori uso

·         Rifiuti conferiti presso Consorzi/Cooperative agricole

·         Micro raccolta

·         Centri di raccolta

·         Raccolta rifiuti urbani senza formulario

Sono previste operazioni di rettifica delle movimentazioni nel caso sia necessario variare un campo di una precedente registrazione di carico o di scarico o annullare un’operazione già annotata sul registro.

Solo per gli impianti di trattamento è stato introdotto il campo “stoccaggio istantaneo” che corrisponde alla quantità presente presso l’impianto, alla data dell’ultima registrazione, ed è calcolato, per ciascun rifiuto, sulla base della differenza tra le quantità complessivamente caricate e quelle scaricate. Il dato dello stoccaggio istantaneo non è soggetto a successive rettifiche e deve poter essere consultato dagli organi di controllo in sede di ispezioni o verifiche.

 

COMPILAZIONE DEL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO

L’allegato 2 del Decreto Direttoriale n. 251/2023 riporta le modalità di compilazione del modello di cui all’art.5 del D.M. n.59 del 2023 e quindi del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR). Il FIR è il documento che garantisce la tracciabilità del flusso dei rifiuti dal produttore/detentore al sito di destinazione, nelle varie fasi del loro trasporto attraverso uno o più trasportatori. Il documento fornisce le istruzioni per la compilazione passo passo ogni singolo campo del formulario.

Anche in questo caso sono fornite indicazioni per la gestione di formulari in caso di situazioni specifiche quali:

·         Trasporto dei rifiuti derivanti da manutenzione e piccoli interventi edili dal luogo di produzione verso l’unità locale, sede o domicilio del produttore con trasporto effettuato dal produttore stesso o verso l’impianto di trattamento

·         Rifiuti da attività di costruzione e demolizione conferiti al punto vendita

·         Rifiuti prodotti da attività di manutenzione alle infrastrutture

·         Rifiuti prodotti da attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie

·         Trasporto intermodale

·         Micro raccolta (la sezione del FIR al momento non va compilata)

·         Trasbordo parziale

·         Trasbordo totale

·         Stazionamento dei veicoli in configurazione di trasporto, rif. art. 193, comma 15 del D. Lgs. 152/06

·         Rifiuti prodotti dall’imprenditore agricolo in uscita dal deposito temporaneo allestito presso la cooperativa/consorzio agrario

·         Trasporto di rifiuti svolto da un vettore diverso da un vettore terrestre