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Il modello telematico per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti sarà reso disponibile per la compilazione sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al link https://servizi.lavoro.gov.ita partire dal 3 giugno 2024. Infatti è in corso una revisione dell’applicativo informatico al fine di semplificare la presentazione del rapporto, anche grazie a nuove funzionalità di precompilazione e di recupero delle informazioni pregresse.

Le aziende dovranno redigere il rapporto per il biennio 2022-2023 entro e non oltre il 15 luglio 2024, esclusivamente tramite detto applicativo. Restano confermate le modalità generali di compilazione previste dal decreto adottato il  29 marzo 2022  dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto  con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

Le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2020/2021), integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2022/2023 entro il termine del 15 luglio.

CHI È OBBLIGATO AL RAPPORTO PERIODICO PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE

In base al Decreto Interministeriale del 28 settembre 2022 le aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti sono tenute a redigere, con cadenza biennale, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 , c.d. Codice delle Pari opportunità, come modificato dalla L. 5 novembre 2021, n. 162).

Il Decreto Interministeriale del 29 marzo 2022 e il relativo Allegato A  (file pdf) definiscono le modalità per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti. Va precisato che il rapporto deve essere redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, sia in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti. Le aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti possono redigere il rapporto su base volontaria (art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).

Il rapporto deve essere redatto in modalità esclusivamente telematica tramite il nuovo applicativo informatico disponibile sul portale Servizi Lavoro, che sarà operativo a partire dal 23 giugno 2022.  In fase di prima applicazione delle nuove modalità di trasmissione, limitatamente al biennio 2020-2021, il termine di trasmissione del rapporto è stabilito al 30 settembre 2022. Per i bienni successivi, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio salvo proroghe

Per le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti, che sono tenute per la prima volta alla redazione del rapporto biennale, il primo rapporto deve fornire la situazione del personale maschile e femminile riferita al 31 dicembre 2021. Le aziende che, in attuazione dell’obbligo contenuto all’art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021, n. 108, nelle more dell’adozione del Decreto Interministeriale del 29 marzo 2022, abbiano redatto il rapporto secondo le previgenti modalità, sono tenute a compilare il rapporto per il biennio 2020-2021 nei termini e con le modalità indicati dal menzionato Decreto.

Attraverso l’applicativo informatico, entro il 31 dicembre di ogni anno, è reso disponibile alla Consigliera o al Consigliere nazionale di parità, l’elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all’obbligo di trasmissione del rapporto. Analogamente, sono resi disponibili alle Consigliere e ai Consiglieri di parità regionali, delle Città metropolitane e degli enti di area vasta gli elenchi riferiti ai rispettivi territori (art. 46, comma 3-bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).

SANZIONI

La mancata trasmissione – anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro competente per territorio – comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520; se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda (art. 46, comma 4, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198). L’Ispettorato Nazionale del Lavoro verifica la veridicità dei rapporti e, in caso di rapporto mendace o incompleto, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro (art. 46, comma 4 bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).