l D.Lgs. n. 24 del 10/03/2023 ha aggiornato la normativa italiana in materia di whistleblowing recependo la direttiva (UE) 2019/1937; alla luce di tale decreto, dal 17/12/2023 le organizzazioni e aziende private con numero di addetti da 50 a 249 devono dotarsi di strumenti e procedure per le segnalazioni di illeciti aziendali con particolare attenzione alla protezione dei dati personali del segnalante.
I soggetti destinatari degli obblighi in materia di whistleblowing sono individuati agli art. 2 e 3 del D.Lgs. 24/2023: i soggetti del settore pubblico sono le amministrazioni pubbliche, le autorità amministrative indipendenti, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblico servizio, le imprese a controllo pubblico e le imprese in house, anche se quotate.
I soggetti del settore privato sono quelli che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato. Per proteggere i soggetti che segnalano le condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza in ambito lavorativo ed incentivare le segnalazioni, è necessario che le imprese individuate dal D.Lgs. 24/2023 mettano in atto apposite procedure di segnalazione, garantendo la riservatezza e stabilendo uno specifico regime applicabile in caso di ritorsioni.
Dal 17/12/2023 le aziende private con una media da 50 a 249 lavoratori subordinati o dotate di un modello organizzativo 231 hanno l’obbligo di istituire un canale di segnalazione interna efficace che consenta la gestione tempestiva ed efficiente delle segnalazioni garantendo la necessaria protezione della riservatezza del segnalante.