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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 724 del 30 ottobre 2023, con la quale fornisce indicazioni, ai propri ispettori, circa l’applicazione della rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro (Decreto Direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023).

La rivalutazione applicata è pari al 15,9% e va calcolato sugli importi delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 81/2008 già aumentati del 10% per effetto della Legge n. 145/2018, art. 1, comma 445, lettera d), n. 2.

ATTUALI OBBLIGHI

In ogni azienda il datore di lavoro deve provvedere alla formazione di tutti i soggetti interni alla propria organizzazione:

  • Formare preventivamente i lavoratori prima di adibirli alle proprie mansioni, con una formazione sui rischi generici di 4 ore ed una formazione specifica la cui durata varia (4, 8 o 12 ore) a seconda non solo dell’attività svolta dall’azienda (identificata dal codice Ateco), ma anche in base ai rischi correlati alle effettive mansioni dei singoli.
  • Tutti i lavoratori devono inoltre procedere ad aggiornamenti periodici di 6 ore indipendentemente dall’attività svolta entro il quinquennio, preferendo degli incontri formativi diluiti in tale arco di tempo piuttosto che attivarsi a ridosso della scadenza.
  • Il dirigente (alla sicurezza) deve svolgere una formazione iniziale di 16 ore ed aggiornamenti quinquennali di 6 ore.
  • Il preposto  una formazione aggiuntiva, rispetto a quella dei lavoratori, di 8 ore ed aggiornamenti quinquennali di 6 ore.
  • Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è riservato un percorso formativo iniziale di almeno 32 ore, salvo che i CCNL di appartenenza non prevedano durate differenti. L’aggiornamento è annuale di 4 od 8 ore a seconda che l’azienda abbia dimensioni tra i 15 ed i 50 oppure superiori ai 50 lavoratori.

La formazione di lavoratori, dirigenti e preposti impone anche una verifica dell’apprendimento di quanto impartito a conclusione del percorso formativo, in modo da riscontrare che effettivamente le nozioni siano state acquisite dai discenti.

  • I lavoratori deputati alle attività di prevenzione incendi, di evacuazione, di salvataggio e primo soccorso sono suddivisi, appunto, tra addetti al primo soccorso ed addetti antincendio. Nel loro caso la normativa è dettata da decreti ministeriali, differenti rispetto agli Accordi della Conferenza permanete Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
    1. Gli addetti al primo soccorso per svolgere il loro incarico devono procedere ad una formazione iniziale di 12 o 16 ore in base all’attività svolta ed al numero di lavoratori e, conseguentemente, l’aggiornamento triennale è di 4 o 6 ore.
    2. Per gli addetti al servizio antincendio, come sono stati identificati dalla recente normativa che ha cambiato le regole sulla loro formazione, si prevede anche per i livelli più basso di rischio una preparazione non solo teorica ma anche pratica con l’uso almeno dell’estintore portatile. Per cui, i livelli di rischio basso (oggi definiti livello 1) debbono svolgere un percorso formativo iniziale di 4 ore ed aggiornamenti di 2 ore, mentre le aziende identificate con livelli di rischio medio (livello 2) hanno obblighi iniziali di 8 ore e aggiornamenti di 5 ore e le aziende con livello di rischio alto (livello 3) devono procedere con una formazione di 16 ore con esame tecnico presso i VV.F ed aggiornamenti di 8 ore. Gli aggiornamenti per tutte le figure sono quinquennali.

QUALI SONO LE MODIFICHE ATTESE

La principale modifica normativa è stata introdotta nel corso del 2021 prevedendo una formazione obbligatoria per tutti i datori di lavoro e non solo per coloro che svolgano l’incarico di R.S.P.P. Questa è una prescrizione che avrà grossi impatti sulle attività formative di tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni. Nella pratica però non è ancora applicabile in quanto mancano totalmente le indicazioni sulle modalità operative che dovranno essere stabilite con un nuovo accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

Ulteriore variazione riguarda l’aggiornamento dei preposti che passa da quinquennale a biennale. Tale previsione è inserita nel D.Lgs. n. 81/08 e può già essere attuata, in quanto non necessita di ulteriori specifiche. È possibile però che la Conferenza preveda all’interno del prossimo accordo un numero di ore differenti rispetto alle attuali 6 ore (quinquennali).

In generale però l’atto della Conferenza è molto atteso in quanto avrà il compito di accorpare e rivedere gli attuali accordi in materia di formazione dei lavoratori, dei loro rappresentanti e di tutte le figure che hanno obblighi e relative responsabilità inerenti la salute e la sicurezza all’interno delle organizzazioni lavorative.

Inoltre, il prossimo accordo dovrà definire nuove modalità di verifica dell’apprendimento, compresa l’efficacia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa e, pertanto, successivamente alla conclusione del corso frequentato.

In ultimo, con le recenti modifiche del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) e della relativa legge di conversione (L. n. 85/2023), si è previsto che il futuro accordo dovrà individuare modalità attuative per un monitoraggio e controllo delle attività formative. Tale accertamento dovrà essere eseguito sia dai soggetti eroganti che dai destinatari e, pertanto, da parte delle aziende stesse in modo da evitare comportamenti elusivi della normativa attraverso la realizzazione di attestati non corrispondenti alla effettiva formazione eseguita.