Il DM 01 settembre 2021 - Decreto Controlli - stabilisce, oltre ad altri adempimenti in carico al Datore di Lavoro l’attuazione degli interventi di controllo e manutenzione dei presidi antincendio dal 25 settembre 2022 esclusivamente da parte di tecnici manutentori qualificati (la qualifica è stata prorogata di 1 anno al 25 settembre 2023, ma non gli altri adempimenti a seguire).
Inoltre, ribadisce l’obbligo di mantenere aggiornato un registro dei controlli in cui indicare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione antincendio effettuati. Tale registro dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo.
Tale obbligo era già indicato nel DM 10/03/1998 ma viene confermato dal Decreto Controlli con l’aggiunta dell’obbligo di servirsi di tecnici manutentori qualificati, in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti nell’allegato II del DM 01 settembre 2021.
Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I.
L’applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni.
Il datore di lavoro può attuare tali interventi anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La tabella a seguire indica alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili.
n. |
Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio |
Norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo, manutenzione |
01 |
Estintori |
UNI 9994-1 |
02 |
Reti di idranti |
UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845 |
03 |
Impianti sprinkler |
UNI EN 12845 |
04 |
Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI) |
UNI 11224 |
05 |
Sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza (EVAC) |
UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32 |
06 |
Sistemi di evacuazione fumo e calore |
UNI 9494-3 |
07 |
Sistemi a pressione differenziale |
UNI EN 12101-6 |
08 |
Sistemi a polvere |
UNI EN 12416-2 |
09 |
Sistemi a schiuma |
UNI EN 13565-2 |
10 |
Sistemi spray ad acqua |
UNI CEN/TS 14816 |
11 |
Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist) |
UNI EN 14972-1 |
12 |
Sistema estinguente ad aerosol condensato |
UNI EN 15276-2 |
13 |
Sistemi a riduzione di ossigeno |
UNI EN 16750 |
14 |
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco |
UNI 11473 |
15 |
Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso |
UNI 11280 |
Oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo (consulta l'articolo di approfondimento sulle attività di sorveglianza)
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