Il dm 2 settembre 2021 – decreto GSA -, in vigore dal 4 ottobre 2022, riporta i “criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio ai sensi dell’art. 46 comma 3 lett. a punto 4 e lettera b del dlgs 81/2008“ e riporta importanti novità anche in relazione al piano di emergenza.
Piano di emergenza: quando è obbligatorio?
Il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare misure per la gestione della sicurezza in caso di incendio, in relazione ai rischi presenti sul luogo di lavoro. Il piano di emergenza è obbligatorio nei seguenti casi:
- luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori (ULA);
- luoghi di lavoro soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico nei quali si registra la presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.
ATTENZIONE!!!
Per i luoghi che non rientrano nei punti suddetti, non vige l’obbligo di redazione del piano di emergenza, ma risulta comunque necessario adottare misure organizzative in caso di emergenza, da riportare nell’apposito documento di valutazione del rischio incendio.
Allegato 2: contenuti del piano di emergenza
L’allegato 2 del dm 2 settembre 2021 delinea i contenuti del piano di emergenza. Esso dovrà essere aggiornato in occasione di modifiche che alterino le misure di prevenzione e protezione. Deve contenere:
- le azioni da mettere in pratica in caso di incendio;
- le procedure di esodo;
- le disposizioni per chiedere l’interventodei vigili del fuoco.
Per compilare un piano di emergenza completo ed efficiente, bisognerà tener presente alcuni fattori quali, ad esempio: le caratteristiche del luogo di lavoro, il numero di persone presenti, i lavoratori esposti a particolari rischi, ecc. Inoltre il piano dovrà contenere chiare indicazioni sui compiti del personale antincendio, i provvedimenti da adottare per far sì che tutti i dipendenti siano pronti a gestire l’emergenza, ecc.
Il piano di emergenza deve includere almeno una planimetria in cui riportare: l’ubicazione dei sistemi antincendio, la posizione degli allarmi e delle centrali di controllo, l’ubicazione dei locali a rischio specifico, ecc.
Sono previste misure semplificate di gestione dell’emergenza in caso di esercizi aperti al pubblico con meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone (ad esclusione delle attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco). In questi casi il datore di lavoro può utilizzare semplicemente degli schemi e/o la planimetria.
Assistenza alle persone con esigenze speciali
Nell’allegato 2, inoltre, si trova un riferimento esplicito alle persone con esigenze speciali (persone anziane, donne in gravidanza, persone con disabilità temporanee, bambini, persone con ridotte capacità sensoriali e/o motorie). Questa particolare attenzione è volta ad una inclusività totale soprattutto in caso di pericolo, come in questo caso specifico un incendio: Il datore di lavoro ha l’obbligo di tenere in considerazione questi casi particolari sia nella progettazione che nella realizzazione di misure di sicurezza e, quindi, anche nella redazione di un piano di emergenza. Deve prevedere per loro, se necessario, misure di supporto come ad esempio adeguate modalità di diffusione dell’allarme attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi ad altoparlanti (sistema EVAC, ossia i sistemi di diffusione sonora di allarme antincendio).
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