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Valutazione del rischio incendio DM 03.09.21

La valutazione dei rischi di incendio prevista dal Decreto 3 settembre 2021 (Minicodice) che entra in vigore il 25.10.2022 ed abroga il decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998 si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 La valutazione dei rischi di incendio dovrà essere effettuata secondo quanto stabilito dall’art. 3 del decreto stesso e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione (ove richiesta in ottemperanza al titolo XI D.lgs 81/08).

Vengono delineate 3 situazioni diverse da applicare a seconda dei casi:

  1. per i luoghi di lavoro dove vige una regola tecnica (RT) si applicano tali criteri RT
  2. per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio (BRI)si applica il decreto mini codice Dm 03.09.2021
  3. per i luoghi di lavoro dove non vige una regola specifica RT per la prevenzione incendi e che non sono a basso rischio incendio BRI, si applica il codice di prevenzioni incendi del 3 agosto 2015.

Il comma 4, infine, prevede che il codice può essere applicato per i luoghi a basso rischio di incendio ed è la soluzione alternativa quando non si riesce a rispettare il mini codice.

La valutazione del rischio incendio va effettuata in relazione alla complessità del luogo di lavoro.

Dopo l’entrata in vigore del dm 3 settembre 2021 bisogna aggiornare la valutazione del rischio incendio?

La valutazione del rischio incendio è un tassello fondamentale, indispensabile per la progettazione. Per i luoghi di lavoro esistenti all’entrata in vigore del dm 3 settembre 2021, l’adeguamento alle disposizioni viene attuato nei casi indicati nell’art. 29 comma 3 del dlgs 81/2008 ossia in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Attività esistenti

Allo stato attuale della conoscenza giuridica le attività già dotate di Certificato di Prevenzione Incendi, in assenza di modifiche sostanziali non hanno necessità di essere aggiornate. Stessa cosa vale per le attività già dotate di VRI con 10 marzo 1998 in assenza anch'esse di modifiche sostanziale.

Non bisogna però tralasciare l'aspetto giuridico penale che porta a non escludere la necessità di adeguamento alla nuova normativa anche in questi due casi, in quanto nel decreto si legge: "Per i luoghi di lavoro esistenti, la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione (ndrl’adeguamento viene attuato nei casi indicati nell’art. 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."

Nuove attività

Per i luoghi di lavoro, la valutazione dei rischi deve essere elaborata in accordo art. 46, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Allegato 1: il decreto mini codice per attività a basso rischio incendio

L’allegato 1 del dm 3 settembre 2021, detto decreto mini codice, è la parte più corposa del decreto stesso. Si può dire che è una semplificazione del codice prevenzione incendi in quanto si riferisce solo ad attività a basso rischio incendio. L’allegato si divide in 3 parti:

  1. nella prima parte viene indicata la definizione di attività “a basso rischio incendio” dotate di specifica regola tecnica, che rispettano 6 parametri:
    1. affollamento complessivo ≤ 100 occupanti (persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività);
    2. superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
    3. piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
    4. non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (aventi un valore nominale del carico d’incendio specifico qf > 900 MJ/m2);
    5. non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
    6. non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Una attività che rispetta tutti e 6 i parametri suddetti può applicare il mini codice.

2. La seconda parte contiene la valutazione del rischio incendio;

3. la terza parte contiene le strategie da attuare in caso di incendio.

Vediamo in dettaglio quali sono le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di  lavoro a basso rischio d’incendio. Va subito precisato che il datore di lavoro (o responsabile dell’attività) deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio.

Le novità del mini codice sono le seguenti:

  • non è presente la classificazione dei livelli di rischio in quanto l’allegato si applica, come detto in precedenza, a tutti i luoghi di lavoro a basso rischio incendio;
  • la valutazione del rischio incendio non è funzionale ad una classificazione del rischio come avveniva nel dm 10 marzo 1998.

Le strategie antincendio per attività a basso rischio

Le strategie antincendio riportate sono 8 (a differenza delle 10 riportate nel codice di prevenzione rischio incendio). Di seguito le analizzo nel dettaglio, precisando che il datore di lavoro, nella programmazione della strategia antincendio, deve tener conto di tutte le “esigenze speciali” all’interno di un luogo di lavoro, verso l’ottica dell’inclusione.

1. Compartimentazione

Per limitare la propagazione di un eventuale incendio, bisogna adottare le seguenti misure:

  1. verso altre attività, il luogo di lavoro può essere inserito in un compartimento antincendio distinto o può essere interposto spazio scoperto;
  2. all’interno del luogo di lavoro, la volumetria dell’opera da costruzione contenente lo stesso può essere suddivisa in compartimenti antincendio o può essere interposto spazio scoperto tra ambiti dello stesso luogo di lavoro.

Bisogna prestare molta attenzione al mantenimento della continuità della compartimentazione, ad esempio in corrispondenza dei varchi di vani ascensori, cave di impianti, scale di servizio, ecc.

2. Esodo: le caratteristiche delle vie di fuga

Deve essere individuato un unico punto “sicuro” nel quale far confluire tutti gli occupanti del luogo di lavoro in caso di emergenza. Bisogna, perciò, delineare una via di esodo che debba avere determinate caratteristiche:

  • le superfici non devono essere sdrucciolevoli, non devono presentare avvallamenti o sporgenze. Devono essere considerate sicure per tutti;
  • il calore e/o il fumo smaltiti o evacuati non devono interferire nella visuale;
  • se l’attività è aperta al pubblico, le porte impiegate da più di 25 persone devono essere facilmente visibili a tutti ed aprirsi nello stesso verso dell’esodo. Il dispositivo di apertura deve essere UNI EN 1125 (o equivalente);
  • deve essere installata una segnaletica di sicurezza;
  • deve essere presente un sistema di illuminazione di sicurezza qualora la luce naturale non basti per consentire la fuga.

Dati di ingresso per la progettazione del sistema esodo

L’affollamento massimo si calcola moltiplicando la superficie lorda del locale per una densità di affollamento pari a 0.7 persone/m².

Può essere dichiarato un valore dell’affollamento inferiore a quello determinato stabilito se il datore di lavoro (o responsabile dell’attività) si impegna a verificarlo e rispettarlo per ogni locale ed in ogni condizione d’esercizio dell’attività.

Bisogna garantire almeno 2 vie d’esodo indipendenti per evitare che tutti gli occupanti ne utilizzino una soltanto, ostruendo il passaggio. È ammessa la presenza di corridoi ciechi con lunghezza del corridoio cieco Lcc 30 m.

È ammessa una lunghezza del corridoio cieco Lcc 45 m, nel caso in cui venga previsto uno dei seguenti requisiti antincendio aggiuntivi:

  1. installazione di un IRAI (impianto di rivelazione antincendio) dotato delle funzioni minime A, B, D, L, C;
  2. altezza media dei locali serviti dal corridoio cieco ≥ 5 m.

Il tempo per raggiungere l’uscita deve essere quanto più breve possibile, motivo per cui almeno una delle lunghezze d’esodo determinate da qualsiasi punto dell’attività deve essere Les 60 m.

L’altezza minima delle vie di esodo deve essere pari a 2 m.

3. Gestione della sicurezza antincendio (GSA)

Il datore di lavoro, al fine di gestire al meglio la sicurezza in caso di incendio, deve:

  • verificare periodicamente che le misure antincendio siano state recepite da tutti;
  • verificare che vengano rispettati i divieti,  le limitazioni;
  • garantire manutenzione su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
  • attuare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;
  • installazione di apposita segnaletica di sicurezza;
  • gestire e valutare lavori di manutenzione aggiuntivi e di interferenza con attenzione particolare alle lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio (es. lavori a caldo, …), pianificare la disattivazione temporanea degli impianti di sicurezza, della sospensione temporanea della della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ecc.).

4. Controllo dell’incendio: estintori adatti ad estinguere il fuoco

Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, devono essere installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13 A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m. Vige l’ obbligo di estintori per classe A.

Nei luoghi di lavoro al chiuso, nei confronti dei principi di incendio di classe A o B, è opportuno (quindi non è obbligatorio) l’utilizzo di estintori a base d’acqua. In base alla valutazione del rischio incendio si può prevedere l’installazione di una rete idranti.

5. Rivelazione allarme

La rivelazione e la diffusione dell’allarme incendio è affidata alla sorveglianza degli occupanti. Devono essere codificate procedure di emergenza finalizzate:

  1.  al rapido e sicuro allertamento degli occupanti in caso di incendio;
  2.  alla messa in sicurezza degli impianti tecnologici;

In base alla valutazione del rischio incendio si può decidere o meno di installare un impianto di rivelazione incendi (IRAI). Il sistema IRAI deve essere dotato delle seguenti funzioni principali:

  • funzione di controllo e segnalazione;
  • funzione di segnalazione manuale;
  • funzione di alimentazione;
  • funzione di allarme incendio.

6. Controllo di fumi e calore

Bisogna cercare di facilitare le operazioni delle squadre di soccorso. Smaltire fumi e calori in caso di incendio deve essere un accorgimento utile per poter raggiungere subito la via d’uscita. In che modo si possono smaltire velocemente? Predisponendo alcune aperture, come ad esempio delle finestre, la cui apertura va considerata nella pianificazione di emergenza.

7. Operatività antincendio

I mezzi di soccorso devono avere la possibilità di avvicinarsi al luogo in cui si è verificato l’incendio, a distanza 50 m dagli accessi dell’attività oppure devono essere adottate specifiche misure di operatività antincendio. Fra le misure specifiche di operatività antincendio possono essere previsti accessi protetti a tutti i piani dell’attività, disponibilità di agenti estinguenti per i soccorritori, ec.

8. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Gli impianti tecnologici e di servizio devono essere realizzati, eserciti e mantenuti in efficienza secondo la regola dell’arte. Devono essere disattivabili o gestibili a seguito di incendio.

Sanzioni per omessa valutazione dei rischi

Il datore di lavoro che omette la valutazione dei rischi è punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.500 € a 6.400 €.

 

 

 

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