La Valutazione rischio fulminazione, dal 1° Giugno 2020 a seguito dell'abrogazione della CEI 81-30 deve essere effettuata in accordo con CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2), e CEI EN 62858:2020 (CEI 81-31)
L'articolo 80 del D.Lgs 81/08 obbliga il Datore di Lavoro a prendere "le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da...fulminazione diretta ed indiretta".
A questo obbligo si assolve facendo eseguire un'analisi del rischio da scariche atmosferiche, a seguito del quale si evidenzia la necessità o meno della realizzazione di un parafulmine (LPS esterno) o di protezioni elettriche integrative (LPS interno).
Nei luoghi di lavoro la valutazione del rischio di fulminazione, deve essere eseguita come richiesto dal D.Lgs 81/08 (artt. 17 e 84) e secondo la norma CEI EN 62305-2, in vigore dal 1° marzo 2013.