Con la conversione in legge del D.L. 17 ottobre 2024, n. 153, mediante la Legge 13 dicembre 2024, n. 191, è stato modificato il comma 16-bis all’articolo 212 del D.Lgs. 152/2006, che era stato aggiunto proprio dal DL Ambiente, recante norme sulla gestione dei rifiuti e sull’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Il nuovo comma, nella sua versione definitiva, elimina la necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento per il legale rappresentante dell’impresa iscritta all’ANGA, purché ricopra tale ruolo da almeno tre anni consecutivi.
La semplificazione è valida esclusivamente per il legale rappresentante in relazione alla propria impresa. Non si estende quindi a eventuali ruoli analoghi presso altre aziende.
La verifica del requisito temporale (tre anni consecutivi) è demandata alle Sezioni regionali dell’Albo, che si avvalgono dei dati disponibili presso le Camere di commercio.