Skip to main content

Con il Decreto del Ministero dell’Interno del 31/08/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 dell’11/09/2023, l’art 4 del Decreto Controlli  DM 01/09/2021 viene prorogato di 1 anno, pertanto la qualificazione dei tecnici manutentori dei presidi antincendio entrano in vigore dal 25 settembre 2024.

Il Decreto Controlli rappresenta il riferimento normativo per il controllo e la manutenzione dei sistemi e presidi antincendio e, insieme al D.M. 02/09/2021 e al D.M. 03/09/2021, ha abrogato lo storico D.M. 10/3/98 in materia di antincendio.

Ricordiamo gli obblighi già in vigore dal 25/09/2022 del decreto controlli

Il decreto Controlli, decreto 1° settembre 2021, recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” attua quanto previsto dall’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo n. 81/2008 (Testo unico sicurezza), fornendo i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

L’art. 1 del decreto introduce le seguenti definizioni:

Manutenzione

Operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.

Tecnico manutentore qualificato

Persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’Allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Qualifica

Risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l’amministrazione competente determina che i risultati dell’apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti.

Controllo periodico

Insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.

Sorveglianza

Insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

L’art. 3 fa riferimento ai controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

Nel dettaglio, il decreto prevede che gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I del decreto.

Inoltre, l’allegato I del decreto prevede che il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione.

Dal 25 settembre 2022 il registro antincendio è obbligatorio per ogni attività lavorativa con almeno un lavoratore!

Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.