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Il Governo nel Consiglio dei Ministri del 26 luglio ha approvato il Decreto “Caldo” Decreto Legge 28 luglio 2023, n. 98 – Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2023

con le misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica.

Il rischio calore, soprattutto in estate, ha causato 184.936 infortuni sul lavoro riconosciuti dall’Inail nel periodo 2014-2019. Un rischio sempre più diffuso e attenzionato dal legislatore e dalle istituzioni. Un rischio regolato dal Testo Unico di Sicurezza che richiede una sua specifica valutazione, ma soggetto anche ad approfondimenti, ricerche, studi di metodologie di contrasto e gestione sui luoghi di lavoro sia in ambito nazionale che europeo.

Con Circolare 5056 del 13 luglio 2023 l’Ispettorato torna ancora sul rischio da calore per i lavoratori, e fornisce alcune indicazioni sulla tutela dai danni da calore sia per gli ispettori chiamati a vigilare sulle attività più esposte, che ai datori e lavoratori circa gli effetti delle temperature estreme.

In particolare, il decreto contiene disposizioni nelle seguenti materie:

  • integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica,
  • integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica,
  • Linee guida in materia in salute e sicurezza,
  • proroga di termini di versamento.

Al suo interno anche l’annuncio di un prossimo decreto ministeriale che ratifichi l’accordo con le parti sociali per l’elaborazione di Protocolli condivisi per la gestione del rischio calore sui luoghi di lavoro.

Le condizioni climatiche rilevano importanza non solo con riguardo alle prestazioni lavorative svolte all’aperto, ma anche nei confronti dei lavoratori c.d. indoor, per i quali non è possibile coniugare la produzione con un sistema di areazione condizionato. E’ tuttavia fondamentale, guardando a coloro che possono utilizzare sistemi di condizionamento dell’aria, che gli venga garantito un ambiente adeguatamente climatizzato e ventilato, oltre che ritmi di lavoro bilanciati, soprattutto nell’ambito industriale. Negli ambienti al chiuso, infatti, l’esposizione ad alte temperature, in combinazione con gli agenti inquinanti dell’aria interna e i fattori meteorologici esterni, può pregiudicare il benessere psicofisico a causa dello stress termico e della compromissione delle capacità cognitive e respiratorie, soprattutto in contesti caratterizzati da salubrità limitata, con potenziale sviluppo di patologie. A questi rischi generici e comuni a tutte le attività lavorative, si aggiungono quelli specifici derivanti dalla combinazione della condizione climatica con le particolari modalità di prestazioni lavorative caratterizzate, a titolo esemplificativo, da sforzi fisici, utilizzo di sostanze chimiche e macchinari, rapporto con animali e necessario utilizzo di indumenti da lavoro e DPI. Dunque, alla luce degli scenari di cambiamento climatico si considera la protezione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza connessi alle alte temperature come una priorità

 

Facciamo il punto sul rischio calore e sugli strumenti al momento a disposizione, in attesa della pubblicazione dei relativi protocolli.

Cassa integrazioni guadagni (GIGO) e salariale agricola (CISOA)

Il Decreto CALDO prevede, per le attività lavorative del periodo luglio-dicembre 2023 compreso il settore edile, lapideo e delle escavazioni e agricolo.

  • la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili quali le eccezionali emergenze climatiche, estendendo anche al, lo strumento già operante per altri settori.
  • Il trattamento d’integrazione salariale agricola (CISOA) a seguito di eccezionali eventi climatici, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2023, anche in caso di riduzione dell’orario di lavoro, non conteggiando detti periodi di trattamento ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate l’anno stabilita dalla vigente normativa.

 Messaggio INPS numero 2729 del 20.07.2023 – Richieste di integrazione salariale per “eventi meteo” – temperature elevate. Indicazioni.

Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla cassa integrazione ordinaria”. Si possono rilevare “anche le cosiddette temperature percepite” ricavabili, spiega ancora il messaggio, “anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale.

Rischio calore: la normativa di salute e sicurezza

Il rischio da calore rientra nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008, che richiede l’individuazione e l’adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di prevenzione e protezione.

Sul rischio Calore, INL si era già espressa in diverse Note quali la n. 4639 del 02/07/2021 e n. 3783 del 22/06/2022 che riportava dettagliate indicazioni operative.

INL raccomanda, durante lo svolgimento dell’attività ispettiva, di porre attenzione alla presenza nel DVR e nel POS, ove applicabile, della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste. In caso di carenza di tale valutazione si rinvia alla nota prot. n. 4753 del 26/07/2022 e in particolare alla necessità che la ripresa delle lavorazioni interessate sia condizionata all’adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.

Rischio calore: quali sono le mansioni a maggior rischio?

INL riconosce che l’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico in specifiche mansioni,  maggiormente interessate da tali fenomeni ovvero le attività  che comportano attività non occasionale all’aperto, nei settori

  • edilizia civile e stradale (cantieri e i siti industriali);
  • comparto estrattivo;
  • settore agricolo e della manutenzione del verde;
  • comparto marittimo e balneare.

Risulta necessario considerare anche i lavoratori indoor per i quali non è possibile coniugare la produzione con un sistema di areazione condizionato

Protocollo Caldo: via libera ad uno schema unico nazionale da consegnare alla contrattazione collettiva

Il Decreto sprona i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute a favorire la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee-guida e procedure concordate ai fini dell’attuazione del Testo Unico di Sicurezza, recependole con proprio decreto.

 

Il Ministero del Lavoro, già in un aggiornamento del 25 luglio parlava di una bozza di linee guida per la riduzione del rischio dei lavoratori esposti alle alte temperature, elaborata dallo stesso dicastero con il Ministero della Salute e consegnata alle parti sociali per una sua analisi e implementazione.

Durante l’incontro coi sindacati del 24 luglio si era anche concordato con le parti sociali di demandare alla contrattazione territoriale il dettaglio dei contenuti delle linee guida a partire da uno schema unico a livello nazionale.

Rischio calore, quali fattori considerare?

INL riporta l’attenzione su alcuni fattori che i datori di lavoro possono considerare al momento della valutazione del rischio, ai fini di una più adeguata gestione del rischio:

  • gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00 -17:00)
  • le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI);
  • le mansioni;
  • l’ubicazione del luogo di lavoro;
  • la dimensione aziendale;
  • le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).

Emergenza Caldo: gli strumenti a disposizione per proteggere i lavoratori

Abbiamo visto come nei giorni scorsi, sull’emergenza caldo, il Tavolo di Confronto con le Parti sociali abbia portato alla informativa con le indicazioni per la gestione dei lavoratori esposti (in ambienti indoor e outdoor) alle elevate temperature nel periodo estivo.

Per la gestione del rischio calore, altri strumenti utili per i datori di lavoro arrivano da INAIL, che già nel 2022 aveva presentato la Guida: “ESPOSIZIONE A TEMPERATURE ESTREME ED IMPATTI SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. Inoltre l’Istituto ha aggiornato la pagina informativa Stress Termico con informazioni relative alle strategie e tecniche di misura dello stress termico.

E’ inoltre attivo il Sito del progetto Worklimate per il monitoraggio delle ondate di calore e dall’Europa segnaliamo una utile Guida Eu-OSHA sul rischio da calore, la  Heat at work – Guidance for workplaces con l’evidenziazione dei pericoli per la salute ai quali sono esposti i lavoratori.

Altri approfondimenti

In sintesi:

E’ necessario  di aggiornare la VALUTAZIONE DEI RISCHI in relazione al rischio CALORE prendendo in esame:

–          RISCHI / EFFETTI CORRELATI AL CALORE

  • Ondate di calore, temperature alte o percepite tali ed effetti sulla salute.
  • Fattori che contribuiscono all’insorgenza delle patologie da calore.
  • Fattori individuali che contribuiscono all’incremento di effetti negativi sulla salute.
  • Fattori correlati con lo svolgimento mansione.

e definire procedure / misure verso i lavoratori indicanti :

–          SORVEGLIANZA SANITARIA in relazione a tale rischio

–          STRATEGIE DI PREVENZIONE

  • Formazione/Informazione
  • Idratazione
  • Abbigliamento/DPI-C
  • Turni lavoro
  • Pause
  • Monitoraggio preventivo delle condizioni metereologiche

Il nostro team di tecnici è a disposizione per qualsiasi chiarimento. Contattateci qui