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Il 26 febbraio 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge relativo a disposizioni urgenti finalizzate a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e introduce nuove disposizioni in materia di sicurezza.

Il Decreto PNRR focalizza l’attenzione sulla necessità di un solido ed efficace apparato sanzionatorio per garantire il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si tratta di un chiaro segnale d’inasprimento nei confronti dell’occupazione irregolare di manodopera, che aumenta i rischi infortunistici.

IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE

 

Il decreto legge prevede misure in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare mediante:

  • rafforzamento dell’attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo
  • potenziamento del personale ispettivo in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
  • disposizioni di carattere preventivo-incentivante, ad esempio: subordinando l’erogazione di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, introducendo una premialità in favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro
  • disposizioni di natura repressiva, quali: reintroduzione di sanzioni penali oltre ad un aggravio delle sanzioni amministrative per le ipotesi di somministrazione illecita di manodopera, utilizzazione impropria di lavoratori, somministrazione abusiva con sfruttamento di minori

Art. 29 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare (…)
7. All’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL». L’iscrizione nell’elenco informatico di cui al primo periodo è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 e produce esclusivamente gli effetti di cui al comma 8.
8. I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l’attestato di cui al comma 7, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
9. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.

LA PATENTE A CREDITI DI CANTIERE

 

COS’E’, COME E A CHI SI RILASCIA?

Il sistema della patente a CREDITI (o punti) nei cantieri rappresenta un meccanismo pensato per incentivare e premiare le aziende che dimostrano un impegno concreto nell’adozione di misure di prevenzione e miglioramento della sicurezza sul lavoro.

Dal 1° ottobre 2024 è prevista l’introduzione di un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, la cosiddetta patente a punti o patente a crediti, obbligatoria per i soggetti che intendono operare nell’ambito di cantieri edili.

Per ottenere la patente il responsabile legale dell’impresa o il lavoratore autonomo devono possedere:

  • iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08
  • adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC)
  • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
  • Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF)

La patente viene rilasciata in formato digitale dalla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) territorialmente competente con un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Tale punteggio è di fondamentale importanza poiché funge da indicatore ufficiale dell’idoneità dell’azienda a operare nel settore edilizio, attestando la sua capacità e serietà nell’adottare politiche di sicurezza efficaci. Il funzionamento del sistema prevede che tale punteggio venga preso in considerazione dalle Amministrazioni pubbliche o giudicatrici nel momento in cui si trovano a dover assegnare lavori, appalti o incarichi vari. In pratica, il punteggio acquisito diventa un criterio di valutazione aggiuntivo, che si affianca ai tradizionali parametri di selezione, come la competenza tecnica e l’offerta economica. La logica sottostante è quella di favorire un circolo virtuoso in cui le aziende sono motivate a mantenere elevati standard di sicurezza per accedere a maggiori opportunità di lavoro.

In tal modo, il sistema della patente a punti non solo riconosce e valorizza gli sforzi delle aziende responsabili ma contribuisce anche a elevare il livello generale di sicurezza nel settore edilizio, con evidenti benefici sia per i lavoratori che per l’intera collettività.

Esonero per le imprese certificate SOA

Non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

COME FUNZIONA LA PATENTE

Quando un’azienda riceve sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse. Questo meccanismo serve a incentivare un comportamento responsabile e conforme alle leggi da parte delle aziende.

La decurtazione dei punti può avvenire nei seguenti casi:

  • accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/08: 10 crediti
  • accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: 7 crediti
  • provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 3, comma 3 e seguenti, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 in materia di lavoro irregolare: 5 crediti
  • riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

1) morte: 20 crediti
2) inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti
3) inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 40 giorni: 10 crediti

            Nei casi infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’INL può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi.

L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento deve riportare i crediti decurtati. Gli atti e i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.

La reintegrazione dei punti può avvenire dopo che il soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei precedenti provvedimenti avrà frequentato i corsi di cui all’articolo 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08. Ciascun corso consente di riacquistare 5 crediti e fino a un massimo di 15. Trascorsi 2 anni dalla notifica del provvedimento che ha decurtato i punti e a fronte dell’attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non sia stato destinatario di ulteriori accertamenti di violazioni che hanno determinato la decurtazione di punti. Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 81/08.

Le imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 saranno soggetti a sanzioni amministrative che vanno da 6.000 a 12.000 euro. Questo meccanismo di punizione richiama alla mente il sistema della patente a punti nel campo della guida, con la decurtazione dei punti in caso di infrazioni al Codice della Strada.

In caso di perdita totale dei punti, le conseguenze per l’azienda sono significative e mirano a sottolineare l’importanza del rispetto delle norme di sicurezza. La perdita di tutti i punti potrebbe comportare la chiusura immediata del cantiere ed esclude l’azienda dalla possibilità di partecipare a future gare d’appalto o di ottenere finanziamenti pubblici per un periodo di 24 mesi.

Inoltre, all’azienda non verrà rilasciato il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), essenziale per attestare la regolarità contributiva e previdenziale dell’impresa.

LA VERIFICA DELL’IMPRESA DA PARTE DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

 

Il decreto legge modifica anche l’art. 90 “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori” comma 9 del D.Lgs. 81/08.

Viene quindi introdotto l’obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di verificare anche il possesso della patente a punti da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo cui sono stati affidati i lavori, anche nei casi di subappalto. Nel caso in cui l’impresa sia in possesso della qualificazione SOA, per il committente o il responsabile dei lavori dovrà accertarsi del possesso dell’attestato SOA che, come visto in precedenza, esonera l’impresa dall’avere la patente a punti.

Tra i documenti da trasmettere all’amministrazione concedente, il committente o il responsabile dei lavori devono quindi comprendere anche la dichiarazione di aver verificato che l’impresa o il lavoratore autonomo sia in possesso della patente a punti o dell’attestato di qualificazione SOA.

In caso di violazione della verifica del possesso della patente a punti dell’impresa o del lavoratore autonomo o in caso di mancata trasmissione della dichiarazione all’amministrazione concedente di aver proceduto alla verifica, per il committente o il responsabile dei lavori è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.