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Osservazioni alla nota esplicativa prot. U0040141-21/12/2022 sui casi di non obbligatorietà della nomina del Consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato in data 21/12/2022 una nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del Consulente per la sicurezza ADR per il trasporto stradale di merci pericolose.

Nella nota viene riportata testualmente la sottosezione 1.8.3.2 dell’ADR, relativa all’esonero dalla nomina del Consulente per la sicurezza dei Trasporti.  La nota esplicativa sostiene che le esenzioni nazionali attualmente disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000 n. A26 si possono applicare anche agli Speditori….Sarebbero pertanto esentabili dall’obbligo di nomina del Consulente le imprese che effettuano:

  • spedizioni in esenzione ai sensi dell’1.1.3.6 e del 3.4 ADR (esenzioni previste dall’art.3 comma 6 lettera a) del D. Lgs. 40/2000), e spedizioni occasionali di cui all’art.2 del D.M. 04/07/2000 (massimo di 3 operazioni/mese, 24 operazioni/anno e 180 t/anno).

Rispetto alla nota (che non ha nessun valore di legge) il nostro parere evidenzia che:

  • l’esenzione dall’obbligo di nomina del Consulente per gli Imballatori non è inclusa in nessun dispositivo di legge nazionale e non è stata fornita alcuna indicazione a riguardo,
  • l’esenzione per “spedizioni” occasionali di cui all’art.2 del D.M. 04/07/2000 estesa agli speditori non è aderente alle disposizioni dell’ADR 2021 e ADR 2023 ed in particolare con la sottosezione 1.8.3.2 b) ADR che al momento non prevede l’operazione di “spedizione” tra le attività esonerabili. A conferma di tale assunto il Regno Unito ha presentato all’UNECE una proposta di modifica proprio dell’1.8.3.2 b) includendo il termine “spedizioni” (consignments)” nell’edizione 2025 dell’Accordo ADR.

Per quanto sopra espresso ci auguriamo che possa essere emanato al più presto un decreto ben strutturato che chiarisca la posizione di tutti gli attori coinvolti nel trasporto di merci pericolose rispetto all’obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei Trasporti.

In attesa del nuovo dispositivo di legge nazionale consigliamo caldamente di nominare il Consulente per la sicurezza alle imprese che effettuano spedizioni non esentate ai sensi del 1.1.3.6 e del 3.4, e qualsiasi operazione di imballaggio, onde evitare sanzioni.

Per chi ha già provveduto consigliamo di mantenere la nomina.

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