ATTENZIONE ALL’AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE RISCHI
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO D.LGS 81/08
Nel corso della fine del 2024 il testo unico della sicurezza è stato aggiornato su diverse tematiche che comportano pe rle aziende aggiornamenti del proprio Documento di valutazione dei rischi
In dettaglio:
AGENTI CHIMICI/CANCEROGENI
E’ stato modificato il Titolo IX, facendo rientrare nel Capo II, agenti cancerogeni e dei meno conosciuti mutageni, introducendo le sostanze tossiche per la riproduzione con il Decreto Legislativo n. 135 del 4 settembre 2024, che recepisce la direttiva UE 2022/431, recante novità nel tema di esposizione professionale a sostanze reprotossiche (tossiche per la riproduzione) e farmaci pericolosi.
Sono state introdotte all’art. 234 le seguenti definizioni:
- Sostanza tossica per la riproduzione: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- Valore limite biologico: il limite della concentrazione nell’adeguato mezzo biologico del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto;
- Sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute di un singolo lavoratore in funzione dell’esposizione aspecifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.
l decreto rafforza inoltre le misure di sicurezza, imponendo ai datori di lavoro l’obbligo di effettuare una valutazione accurata dei rischi, garantire una formazione adeguata ai dipendenti e implementare programmi di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a tali sostanze. Estende inoltre la tutela prevista per lavoratori esposti a sostanze cancerogene e mutagene, anche a quelle tossiche per la riproduzione. Stabilisce inoltre specifici valori limite di esposizione professionale e biologica per queste sostanze, distinguendo tra quelle con soglia e quelle senza soglia. Tra le modifiche sono da rilevare in particolare quelle relative ai composti del Nichel e del Piombo, il Monossido di carbonio, Benzene e Nitrobenzene. La logica a cui vengono assoggettate queste sostanze è quella già applicata alle sostanze cancerogene: priorità alla sostituzione, quando non è possibile adozione di sistemi chiusi, quando non è possibile riduzione al minimo del rischio. L’esposizione (che deve essere misurata) non deve superare i valori limite definiti.
Cosa fare?
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- Avere a disposizione le schede di sicurezza aggiornate degli agenti chimici utilizzati in azienda
- Verificare se vi siano tali sostanza classificate come reprotossiche (H360) (Appartengono a tale famiglia per esempio circa 150 sostanze chimiche tra cui composti del piombo, solventi organici, glicoleteri, ftalati e pesticidi)
- Se nelle schede di sicurezza ritroviamo queste sostanze è necessario che il datore di lavoro
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- a. aggiorni la valutazione del rischio chimico e/o cancerogeno (mutageno/reprotossico) tenendo in considerazione la nuova disciplina e attuando le misure di prevenzione e protezione previste nel Capo I o II in base alla categoria di classificazione di tale sostanza secondo il regolamento CLP.
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- b.Svolga la formazione ed informazione dei lavoratori sui rischi connessi all’uso di sostanze pericolose prima di iniziare l’attività. La formazione deve essere aggiornata almeno ogni cinque anni o ogni volta che intervengono modifiche nelle lavorazioni che influiscono sulla natura o sull’entità dei rischi. Particolare attenzione deve essere data quando i lavoratori sono esposti o potenzialmente esposti a nuovi agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione.
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- c. Sottoponga tali lavoratori a sorveglianza sanitaria per monitorare l’impatto dell’esposizione anche a sostanze tossiche per la riproduzione sul loro stato di salute.
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- d. Istituisca il registro delle esposizioni: le aziende devono conservare per almeno cinque anni, dalla cessazione di qualsiasi attività che espone a sostanze reprotossiche, il registro delle esposizioni e le cartelle sanitarie dei lavoratori, garantendo la tracciabilità dei rischi e degli eventuali impatti sulla salute.
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Guida informativa INAIL
Vista l’importanza dell’argomento l’INAIL a Maggio 2024 ha pubblicato la guida “DIRETTIVA UE 2022/431 E NOVITÀ IN TEMA DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A SOSTANZE REPROTOSSICHE E FARMACI PERICOLOSI” che illustra le attività connesse al recepimento della Direttiva Europea 2022/431 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni nell’attività lavorativa. In tale documento viene ribadita l’importanza del monitoraggio ambientale nei luoghi di lavoro quale strumento preventivo.
I nostri tecnici rimangono a disposizione per l’analisi delle schede di sicurezza e per la predisposizione di offerte per l’aggiornamento delle valutazioni specifiche se necessario. Per ulteriori informazioni contattateci.
MODIFICHE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA
All’articolo 38 “Titoli e requisiti del medico competente” del Testo Unico Sicurezza viene aggiunto il comma 4-bis, che assegna al Ministero della Salute il compito di verificare, tramite l’anagrafe nazionale dei crediti formativi, il mantenimento dei requisiti da parte dei medici competenti. Questo controllo sarà fondamentale per garantire la loro permanenza nell’elenco ufficiale.
Numerose modifiche al D.Lgs 81/08 riguardano l’articolo 41 “Sorveglianza sanitaria”:
- Visite mediche preventive preassuntive: la visita medica preventiva può essere effettuata anche prima dell’assunzione.
- visita medica dopo 60 giorni di assenza continuativa: la visita non è più obbligatoria, a meno che non sia ritenuta necessaria dal medico competente. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere comunque il giudizio di idoneità alla mansione specifica
- Riduzione degli esami ripetitivi: il medico deve considerare le indagini e gli esami clinici già effettuati dal lavoratore, evitando duplicazioni inutili, purché compatibili con le finalità della visita preventiva.
UTILIZZO DI LOCALI SOTTERRANEI
Rilevanti le modifiche all’art. 65 del TU, consentendo l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano garantite le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
L’articolo 65 del Testo Unico sulla Sicurezza viene aggiornato per consentire l’uso di locali sotterranei o semisotterranei, purché:
- Non vi siano emissioni di agenti nocivi.
- Vengano rispettati requisiti specifici di aerazione, illuminazione e microclima indicati nell’Allegato IV del D.Lgs. 81/08.
Il datore di lavoro dovrà comunicare l’utilizzo di tali locali all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) tramite posta elettronica certificata, allegando la documentazione necessaria. I locali potranno essere utilizzati dopo 30 giorni dalla comunicazione all’INL, salvo richieste di integrazioni.
Cosa fare?
- Identificare i locali sotterranei e semisotterranei
- Inviare la comunicazione per poterli utilizzare all’INL
I nostri tecnici rimangono a disposizione per l’analisi dei locali e la gestione del nuovo adempimento
RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DELLA SICUREZZA
Viene introdotto un nuovo articolo, il 14-bis, che obbliga il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali a presentare una relazione annuale alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro. La relazione dovrà includere:
- Analisi della situazione nell’anno precedente;
- Misure da adottare per migliorare la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Programmi legislativi pianificati per l’anno in corso.
LAVORATORI ANZIANI
L’invecchiamento della forza lavoro rappresenta una delle sfide emergenti per la salute e sicurezza sul lavoro e il recente Decreto Legislativo 29/2024, noto come Decreto Anziani (D. Lgs 29/2024).
Il D. Lgs 29/2024 introduce misure specifiche per promuovere la salute e l’invecchiamento attivo nei luoghi di lavoro, in linea con il Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) e il modello Workplace Health Promotion (WHP) previsto dall’OMS.
Questo decreto, entrato in vigore il 19 marzo 2024, si inserisce nel contesto della Missione 5 del PNRR relativa a “Inclusione e coesione”, e mira a migliorare le condizioni di lavoro per i soggetti over 65, favorendo l’inclusione sociale, la prevenzione della fragilità e il mantenimento della dignità lavorativa.
Il Decreto si inserisce nell’ambito di quanto già previsto dal D. Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori anziani, che nelle finalità descritte dall’articolo 1, tra cui la necessità di misure di tutela che prendano in considerazione le differenze di genere e di età dei lavoratori.
La valutazione dei rischi in relazione all’età
L’articolo 28 del D. Lgs 81/2008, prevede che la valutazione dei rischi effettuata dal Datore di Lavoro (in collaborazione con RSPP, Medico Competente ed RLS) debba riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli connessi alle differenze di età.
Questo aspetto diventa ancora più rilevante alla luce del Decreto Anziani, che sottolinea l’importanza di valutare attentamente i rischi connessi all’invecchiamento, non limitandosi all’analisi dell’esposizione al pericolo, ma considerando anche la suscettibilità individuale legata all’età.
Tra i principali rischi che aumentano con l’età figurano:
- Sovraccarico biomeccanico (rachide, arti e stress posturale);
- Lavoro notturno, che influisce negativamente sul ritmo circadiano;
- Esposizione a rumore e vibrazioni, che può causare danni permanenti;
- Cadute, inciampi e scivolamenti, per i quali è fondamentale adottare misure preventive efficaci;
- Malori ed eventi cardiaci, causati dall’eccessiva fatica o da condizioni avverse di salute del lavoratore;
- Affaticamento visivo, con particolare riferimento all’esposizione ai videoterminali;
- Agenti chimici e stress termico, che possono avere effetti più gravi sui lavoratori anziani.
Cosa fare:
Il Decreto Anziani stabilisce che il Datore di Lavoro debba adottare tutte le misure necessarie per supportare i lavoratori anziani nel mantenere un’adeguata capacità lavorativa.
In particolare, l’articolo 5 prevede che il Datore di Lavoro debba adottare ogni iniziativa diretta a favorire le persone anziane nello svolgimento, anche parziale, della prestazione lavorativa.
Il Datore di Lavoro è tenuto a:
- Valutare i fattori di rischio specifici per i lavoratori anziani, in conformità con gli articoli 17, 28 e 29 del D. Lgs 81/08, utilizzando il modello WHP raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità. Questo implica l’adozione di cambiamenti organizzativi volti a migliorare l’ambiente di lavoro per renderlo idoneo anche ai lavoratori più anziani.
- Favorire l’invecchiamento attivo mediante politiche di prevenzione e promozione della salute che comprendano educazione preventiva e stili di vita sani. Tali interventi vanno dall’adozione di misure ergonomiche alla flessibilità organizzativa, come il lavoro agile, sempre nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).
- Adattare l’ambiente di lavoro: modificare le postazioni di lavoro e i processi produttivi per ridurre i carichi fisici e mentali, migliorare l’illuminazione e ridurre le esposizioni a rumore, vibrazioni e agenti chimici.
- La sorveglianza sanitaria per i lavoratori anziani assume un’importanza strategica nel garantire la salute e la sicurezza in ambito lavorativo.
In conformità con l’articolo 41 del D. Lgs 81/2008, il Decreto Anziani (D. Lgs 29/2024) prevede che il Medico Competente, in fase di visita medica, debba valutare correttamente le condizioni psico-fisiche del lavoratore anziano in correlazione ai rischi ai quali esso è esposto, con l’obiettivo di identificare precocemente eventuali vulnerabilità o patologie professionali, implementando interventi mirati per preservare la capacità lavorativa e ridurre l’esposizione a rischi aggiuntivi.
Qualora le condizioni psicofisiche del lavoratore lo richiedano, il Medico Competente può prevedere un aumento della frequenza delle visite mediche, in modo tale da monitorare in maniera più costante lo stato di salute del lavoratore: a questo proposito, il D. Lgs 81/2008 prevede l’aumento ella frequenza dei controlli sanitari, in funzione dell’età, per l’esposizione ad alcuni rischi, quale ad esempio quella relativa ai videoterminali.
I nostri tecnici rimangono a disposizione per l’aggiornamento della valutazione rischi, contattateci.
ALTRE MODIFICHE AL D.LGS 81/08
Tra le altre modifiche, si segnala:
- La sostituzione della terminologia relativa agli organi di vigilanza con riferimento alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) per il ricorso avverso il giudizio rilasciato dal medico competente.
- L’articolo 12 del D.Lgs. 81/08 viene modificato con la sostituzione del comma 2, esplicitando che la Commissione per gli Interpelli istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali deve comprendere rappresentanti con competenze giuridiche.
- L’aggiornamento temporale all’anno 2024 in alcuni riferimenti normativi (art. 41, comma 4-bis).