Dal 14 novembre, la nuova norma UNI 11958:2024 che definisce i criteri per l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi negli spazi confinati e/o sospetti di inquinamento. La norma si rivolge sia ai datori di lavoro che impiegano personale proprio, sia ai committenti che affidano queste attività a soggetti esterni, fornendo linee guida precise per la gestione delle operazioni in questi ambienti critici.
La sua applicazione si estende ad ambienti che, pur non rientrando formalmente nel campo di applicazione del D.P.R. 177/2011, presentano caratteristiche strutturali e rischi analoghi a quelli degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente
La norma definisce con precisione:
- I criteri per l’identificazione e classificazione degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento (che nelle attuali norme non era mai stato definito)
- Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi: il datore di lavoro di chiunque acceda in un ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento deve procedere a riconoscere i pericoli, presenti o potenziali, e valutare i rischi associati alle attività svolte in tali ambienti, compresi i rischi di interferenza e quelli derivanti da eventuali situazioni di emergenza.
- Procedure operative ed emergenziali per attività svolte in tali ambienti di lavoro , i cui contenuti devono essere trasmessi e illustrati ai lavoratori prima dell’inizio delle attività.
- La corretta selezione delle attrezzature di lavoro e della strumentazione necessaria per operare in sicurezza dopo aver valutato i rischi
- i requisiti specifici per i Dispositivi di protezione collettiva e individuale.
- i compiti e responsabilità di tutto il personale coinvolto nelle attività operative.
Infine, l’Appendice A fornisce una descrizione approfondita, sebbene non completa, dei possibili fattori di rischio presenti in questi contesti critici.
A seguire si ricordano gli obblighi
Obblighi delle imprese / lavoratori che operano in ambienti confinati
Gli obblighi per le imprese che operano spazi confinati o con sospetto di inquinamento previsti dall’articolo 2 del D.P.R. 177/2011 sono:
- avvenuta informazione, formazione e addestramento a tutti i lavoratori compreso il datore di lavoro (se impegnato nei lavori);
- possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi;
- presenza di personale non inferiore al 30 % della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. 276/2003. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
- il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente;
- prima dell’accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative, tutti i lavoratori impiegati devono essere informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività attraverso un incontro della durata non inferiore a un giorno.
Identificare l’ambiente confinato
Vi ricordiamo che con il termine ambiente confinato si intende un luogo/ambiente completamente o parzialmente chiuso, che non è stato progettato e costruito per essere occupato in modo permanente da persone né destinato ad esserlo, ma che all’occasione, può essere occupato temporaneamente per eseguire interventi come ispezioni, manutenzione, riparazioni, installazione di dispositivi tecnologici.
Questi ambienti sono caratterizzati da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui il pericolo di morte o di infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze, agenti chimici o condizioni di pericolo (ad esempio mancanza di ossigeno).
Gli ambienti confinati più facilmente identificabili, in quanto sono ben evidenti limitazioni legate all’accesso, alla ventilazione o alla presenza di agenti chimici, sono:
- cisterne (interrate, seminterrate o installate su autocarri);
- condutture fognarie;
- pozzi;
- tubazioni;
- silos e cisterne fuori terra.
Altri ambienti, che in primo esame potrebbero non sembrare confinati, ma che ad una seconda analisi più accurata presentano le caratteristiche necessarie, possono essere:
- gallerie;
- cavità, fosse e trincee;
- vasche fuori terra e interrate;
- stive di imbarcazioni.
I principali rischi presenti all’interno di uno spazio confinato possono essere:
- rischio di asfissia;
- rischio di avvelenamento per inalazione o contatto epidermico;
- rischio di incendio ed esplosione;
- rischio da seppellimento/annegamento;
- rischio da scariche elettriche;
- rischio da caduta e scivolamento;
- rischio da microclima;
- rischio da contatto con parti meccaniche in movimento.
Cosa dice la normativa
D.Lgs. 81/2008 (articoli 66 e 121 e Allegato IV, punto 3- il D.P.R. 177/2011 (Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti) con le linee guida e le procedure da rispettare.
La normativa si basa su due principi fondamentali:
- qualificazione delle imprese e dei lavoratori che operano in ambienti confinati;
- adozione di specifiche procedure di sicurezza.
Classificare un ambiente confinato
Oltre ad individuare un ambiente confinato, è necessario classificarlo.
La classificazione si basa sugli aspetti di pericolosità presenti. A questo proposito è necessario far riferimento alla normativa internazionale, nello specifico al documento NIOSH 80.106, che individua vari criteri per poter classificare un ambiente confinato:
- le caratteristiche geometriche;
- la percentuale di ossigeno presente;
- i livelli di esplosività;
- la presenza di sostanze tossiche.
Valutazione rischio in ambienti confinati
La valutazione del rischio specifico ambienti confinati è prevista come attività da integrare nel DVR (articoli 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) in particolare in riferimento agli articoli 66 e 121 o in accordo con il D.P.R. 177/2011. Quindi, se un’azienda opera in spazi confinati, è obbligatorio effettuare la valutazione dei rischi specifici per questi ambienti e integrarla nel documento di valutazione dei rischi (DVR).
Formazione obbligatoria
Il D.Lgs. 81/08 stabilisce che tutti i lavoratori operanti in spazi confinati o in ambienti sospetti di inquinamento devono ricevere una formazione e un addestramento adeguati. Questo obbligo è ulteriormente ribadito dal D.P.R. 177/2011, che richiede la formazione non solo del personale, ma anche dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi.
Le normative vigenti non specificano esattamente gli argomenti obbligatori né la frequenza dei corsi di aggiornamento. Per quanto riguarda i lavori in spazi confinati, la formazione obbligatoria comprende sia una componente teorica che una pratica, che prevede la simulazione di un intervento in uno spazio confinato.
Durante la formazione pratica, vengono utilizzati dispositivi di protezione individuale (DPI) specifici per lavori in spazi confinati, inclusi i DPI di III categoria, anticaduta e quelli per la protezione delle vie respiratorie. Alcuni tra gli argomenti principali affrontati nella parte teorica sono:
- definizione e caratteristiche di spazio confinato;
- obblighi del datore di lavoro e del lavoratore;
- prevenzione e valutazione dei rischi;
- messa in sicurezza dell’area di lavoro;
- classificazione, requisiti di sicurezza, gestione e valutazione dei DPI;
- equipaggiamento;
- tipi di gas tossici, rilevamento gas e controllo sostanze pericolose.
Nella parte pratica, invece, vengono approfonditi:
- utilizzo dei DPI e dell’imbraco;
- tripode e dispositivi anticaduta;
- esercitazioni di ingresso e recupero di persone in spazi confinati.
L’emergenza in ambienti confinati
Facendo riferimento a quanto descritto nel “Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati” dell’INAIL, se un lavoratore all’interno di un ambiente confinato avverte un malessere, perde i sensi o subisce un trauma, la procedura di emergenza prevede 3 fasi fondamentali:
- allarme;
Se il lavoratore all’interno di un ambiente confinato avverte un malessere, perde i sensi o subisce un trauma, colui che sovraintende deve dare immediato allarme chiamando la squadra di emergenza interna, qualora prevista. Il sorvegliante non deve entrare nel luogo confinato senza prima organizzare l’intervento con altri soccorritori. Dove previsto e secondo la procedura aziendale, deve immediatamente avvisare i Vigili del Fuoco e il Servizio 118, fornendo in particolare i seguenti elementi minimi:
- nome dell’azienda;
- indirizzo del luogo di lavoro da raggiungere;
- proprio nome e il numero di telefono da cui chiama;
- tipologia di incidente in corso;
- numero di lavoratori coinvolti.
Può risultare necessario, prima di attivare il soccorso, procedere all’arresto degli impianti collegati alla situazione di emergenza che possano creare pericolo per gli operatori.
- recupero;
Le persone che eseguono il salvataggio devono indossare DPI adeguati al tipo di intervento; è fondamentale essere provvisti di respiratori indipendenti dall’aria circostante o autorespiratori d’emergenza. Nel caso risulti impossibile estrarre il lavoratore dall’ambiente confinato, è necessario fargli respirare aria pulita prelevata dall’esterno del locale. Particolare attenzione va prestata ai passi d’uomo verticali perché nelle fasi di salvataggio può risultare difficile estrarre una persona non collaborante. Pertanto, le modalità di imbracatura dovranno evitare il basculamento del corpo e garantire l’estrazione in posizione verticale dell’operatore infortunato.
- trasporto.
Una volta estratto l’infortunato dall’ambiente confinato, si procede al suo trasporto con l’utilizzo dei mezzi di movimentazione opportuni. Nell’attesa dei soccorsi, in casi estremi di cessazione delle funzioni vitali, può essere necessario ricorrere alla rianimazione cardiorespiratoria da parte di persone addestrate con apposito corso di formazione sul primo soccorso, designate dal datore di lavoro secondo le norme vigenti.
Permesso di lavoro
Il permesso di lavoro (chiamato anche autorizzazione lavoro) è un documento che ha lo scopo di pianificare le attività e registrare gli interventi preliminari all’accesso negli spazi confinati o con sospetto di inquinamento. Assicura, quindi, che tutti gli elementi del sistema sicurezza siano stati messi in atto prima che ai lavoratori venga permesso di operare in un dato contesto ritenuto a maggior rischio per la salute e la sicurezza.
Gli elementi che devono essere riportati su un permesso di lavoro sono:
- luogo (area, impianto, apparecchiatura, ecc.) dove deve essere effettuato l’intervento;
- natura del lavoro (a caldo o a freddo);
- scopo del lavoro;
- nominativo di chi autorizza il lavoro (con eventuali limiti di responsabilità), il nominativo della persona che ha la responsabilità della messa in atto delle misure preventive di sicurezza (ad esempio, drenaggio, flussaggio, inertizzazione, isolamento delle linee, controllo dell’atmosfera, piano di emergenza, ecc.), il nominativo degli operatori autorizzati ad entrare, il nominativo dell’operatore in stand-by; l’identificazione delle parti interessate all’attività (committente, general contractor, appaltatore, ecc.);
- descrizione delle condizioni di lavoro e dei pericoli accertati o potenziali (presenza di gas infiammabili, polveri combustibili, intrappolamento, sottossigenazione, alta temperatura, ecc.).
DPI da utilizzare in ambienti confinati
È necessario che i lavoratori siano provvisti dei DPI idonei e li utilizzino secondo quanto prescritto. Il personale deve disporre almeno del seguente equipaggiamento:
- maschere con filtro o respiratori isolanti;
- elmetto per la protezione della testa da caduta di materiale dall’alto o dall’urto con oggetti;
- imbracatura di sicurezza;
- guanti di protezione;
- protezione degli occhi se si è esposti a sostanze pericolose, proiezione di schegge, ecc.;
- calzature di sicurezza;
- indumenti di protezione.
In funzione delle evidenze dell’analisi dei rischi effettuata per lo specifico lavoro, potranno altresì ritenersi necessari ulteriori DPI, quali ad esempio i dispositivi per la protezione dalle cadute dall’alto.