Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato e pubblicato sul portale RENTRI i seguenti tre decreti direttoriali, emanati ai sensi dall’articolo 21 del D.M. 59/2023:
- Decreto direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024:
fornisce le specifiche dei sistemi di geolocalizzazione che devono essere installati sui mezzi di trasporto dei rifiuti da parte dei soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi, in conformità all’art. 16 del D.M. 59/2023. Questi sistemi devono garantire la tracciabilità del percorso effettuato dall’autoveicolo dal punto di partenza al punto di destinazione, devono pertanto essere associati alla targa e al telaio dell’autoveicolo. Si rimanda a un successivo decreto che definirà le modalità di trasmissione e archiviazione dei dati raccolti dai dispositivi di geolocalizzazione.
- Decreto direttoriale n. 254 del 12 dicembre 2024:
definisce le modalità operative per la gestione del Registro cronologico di carico e scarico rifiuti e del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR), e per l’accesso e l’iscrizione o la registrazione al RENTRI da parte dei soggetti interessati. Il decreto include 5 manuali operativi:
- Manuale per la tenuta del registro di carico e scarico rifiuti con i servizi di supporto
- Manuale per l’emissione dei FIR cartacei con i servizi di supporto
- Manuale per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori
- Manuale per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti delegati
- Manuale per l’accesso e la registrazione al RENTRI da parte dei produttori non soggetti ad obbligo di iscrizione
- Decreto direttoriale n. 255 del 12 dicembre 2024:
stabilisce la procedura telematica di accreditamento per consentire l’accesso alle informazioni contenute nel Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) da parte di enti, amministrazioni e organi di controllo. Questo processo è stato introdotto per assicurare che le attività di monitoraggio e controllo possano essere svolte in modo trasparente e adeguato alle esigenze istituzionali. Dopo la ricezione della domanda, il MASE valuta la richiesta e, se approvata, attribuisce il profilo di visibilità necessario per accedere alle informazioni pertinenti in base a due parametri: tipologia di informazioni alle quali ogni ente è abilitato ad accedere e territorio.
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PRONTI PARTENZA… VIA ALLE NUOVA GESTIONE RIFIUTI
Ricordiamo che le prime iscrizioni al RENTRI sono già ufficialmente partite dal 15 dicembre 2024, in un processo graduale che vedrà completare l’iscrizione di tutte le aziende obbligate entro il 13 febbraio 2026. I soggetti non obbligati potranno comunque aderire su base volontaria o registrarsi se devono compiere azioni, come l’emissione di un formulario di identificazione rifiuti, per le quali serve un profilo RENTRI. L’iscrizione/registrazione avviene esclusivamente attraverso la piattaforma web dedicata, accessibile dal sito ufficiale del RENTRI: https://www.rentri.gov.it/it
Attenzione ai nuovi modelli di formulari e registri di c/s
Gestione dei formulari
Tutti i soggetti che devono emettere il FIR, ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. 152/2006, a partire dal 13 febbraio 2025 devono utilizzare il nuovo modello del formulario di identificazione del rifiuto riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59.
Registro di carico scarico
Sino al 12 febbraio 2025, il registro di carico e scarico dei rifiuti si tiene utilizzando i modelli (c.d. “vecchi”), definiti dal D.M. 148/1998, in formato cartaceo e con vidimazione presso le Camere di Commercio, secondo quanto previsto dall’art. 190 del D.lgs. 152/2006.
Dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile utilizzare i “vecchi” modelli anche se già vidimati. Le pagine non utilizzate andranno barrate e annullate.
Dal 13 febbraio 2025 e sino all’iscrizione al RENTRI gli operatori tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo utilizzando il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024, da vidimare presso le Camere di Commercio.
Rientrano in questa situazione i produttori di rifiuti con meno di 50 dipendenti per i quali non è ancora scattato l’obbligo di iscrizione al RENTRI che comporta il passaggio al registro in formato digitale.
Il primo movimento che verrà annotato sul nuovo registro di carico e scarico seguirà la numerazione progressiva riportata sul “vecchio” registro.
I registri cartacei devono essere conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente, anche nel momento in cui l’operatore è tenuto all’utilizzo del registro di carico e scarico in formato digitale.
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